REGOLAMENTO SANITARIO DELLA SCUOLA

In ambito scolastico italiano, esistono protocolli igienico-sanitari che stabiliscono le condizioni per cui un bambino con febbre o vomito non può frequentare la scuola e deve essere allontanato temporaneamente. Queste misure sono volte a tutelare sia la salute del singolo alunno sia quella della collettività scolastica.?

ALLONTANAMENTO

Secondo le linee guida del Ministero dell’Istruzione, gli alunni non possono accedere o permanere a scuola se presentano:?

  • Temperatura corporea superiore a 37,5°C.
  • Sintomi compatibili con infezioni quali tosse persistente con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, congiuntivite, manifestazioni cutanee, stomatite o difficoltà di alimentazione.

Queste disposizioni sono supportate da normative nazionali, tra cui la Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998, che fornisce linee guida sulla gestione delle malattie infettive nelle scuole.

È opportuno specificare che li istituti scolastici hanno il dovere di garantire la sicurezza e la salute degli alunni durante l’orario scolastico. Tuttavia, se un bambino manifesta sintomi di malessere (febbre, vomito, diarrea, ecc.), la scuola non può somministrare cure mediche (salvo casi di primo soccorso) e deve avvisare i genitori affinché intervengano tempestivamente.

Il Codice Civile (art. 147 e 316) impone ai genitori l’obbligo di prendersi cura dei figli minori, garantendone la salute e il benessere. Pertanto, se la scuola segnala un malessere, il genitore è tenuto a intervenire e non può rifiutarsi, ma al massimo delegare il ritiro del bambino ad una persona di fiducia.

È importante che i genitori collaborino con le istituzioni scolastiche, monitorando lo stato di salute dei propri figli e trattenendoli a casa in presenza dei sintomi sopra descritti, al fine di prevenire la diffusione di malattie all’interno della comunità scolastica.

RIAMMISSIONI

In relazione alla tutela della comunità, la Legge regionale n. 9 del 16 luglio 2015 ha introdotto una semplificazione delle certificazioni sanitarie. Essa dispone che non sussiste più l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica (art.36). Rimane la necessità di presentazione della certificazione medica solo qualora lo richiedano le Aziende sanitarie per esigenze di sanità pubblica in casi di particolari criticità.

INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

Non possono frequentare la scuola i bambini con limitazioni funzionali (es.: gessi, bendaggi estesi, ecc.) che ostacolino significativamente la partecipazione alle normali attività e alla vita della scuola o la cui la malattia richieda cure che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e sicurezza degli altri bambini.

FARMACI

A scuola non vengono somministrati farmaci . Nel caso il bambino presenti problemi di salute, che richiedano permanentemente o temporaneamente particolari attenzioni e/o terapie (per esempio: malattie croniche, allergie, ecc.) da attuare nell’ambito della scuola, si raccomanda ai genitori di presentare documentazione (certificato autorizzazione farmaci redatto dal PLS) alla Direzione Scolastica (vedere protocollo somministrazione farmaci).